«Il Taser è un’arma e come tale può essere letale». Dalla sperimentazione le Relazioni annuali del Garante nazionale per le persone prive della libertà personale (2016-2024) hanno messo in guardia dai rischi: non deve sostituire le strategie di de-escalation, ma semmai ridurre il ricorso alle armi da fuoco.
«Il Taser è un’arma e come tale va trattata». Così Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, nella sua presentazione della Relazione al Parlamento del 2022, richiamava l’attenzione su uno strumento che in Italia continua a dividere. Un dispositivo presentato spesso come “non letale” o addirittura “intelligente”, ma che la documentazione internazionale dimostra poter causare gravi danni e, in non pochi casi, la morte.
La storia italiana dell’introduzione del Taser si intreccia con una costante opera di vigilanza critica del Garante, che ha più volte invitato a non lasciarsi sedurre da facili slogan di sicurezza. Proviamo qui a ripercorrere cronologicamente queste prese di posizione il cui leitmotiv è netto e preciso: il Taser può avere senso solo se riduce il ricorso alle armi da fuoco e non se sostituisce interventi e pratiche di negoziazione e de-escalation.
Quando e come è stato introdotto
Il Taser – acronimo di Thomas A. Swift’s Electronic Rifle – entra formalmente nell’ordinamento italiano con la legge n. 146 del 2014, che autorizzava la sperimentazione «con le necessarie cautele per la salute e l’incolumità pubblica». La sperimentazione prende forma solo dal 2017, quando il Dipartimento di Pubblica sicurezza avvia i primi test.
Nel febbraio 2018 le Linee guida tecnico-operative chiariscono che il Taser è «un’arma propria» e che il suo uso è alternativo a quello dell’arma da fuoco nei casi in cui occorra immobilizzare temporaneamente un soggetto. Una definizione che già conteneva un’ambiguità: lo strumento nato per diminuire la violenza poteva finire per ampliare le circostanze di impiego della forza.
I primi rilievi del Garante
Il Garante si espresse subito con prudenza e fermezza. Nella Relazione 2018 sottolineava che il Taser poteva essere utilizzato solo in presenza di «una minaccia reale e immediata» e mai «con il solo scopo di assicurare l’esecuzione di un ordine».
I principi guida erano chiari: necessità, proporzionalità, gradualità e precauzione. E i divieti altrettanto netti: nessun impiego negli istituti penitenziari, nei centri per migranti o durante i rimpatri. Palma avvertiva che il mito della “non letalità” era pericoloso, ricordando i «1033 episodi letali legati all’utilizzo del Taser negli Stati Uniti» documentati da Reuters.
La Relazione 2019 tornava a insistere sul punto: i rischi maggiori derivano «proprio dalla sua pretesa non letalità», che può indurre a un uso improprio e troppo disinvolto.
Il bilancio della sperimentazione
Nel settembre 2018 prende il via la sperimentazione in 12 città italiane. I dati ufficiali, riferiti dal Dipartimento di pubblica sicurezza, mostrano numeri contenuti: 31 interventi della Polizia di Stato (24 risolti con semplice minaccia visiva o sonora, senza sparo dei dardi) e 8 dei Carabinieri, anch’essi perlopiù dissuasivi.
Il Garante riconobbe che la fase iniziale era stata condotta con «scrupolosità e cautela», richiamando l’importanza di linee guida, formazione e monitoraggio. La campanella d’allarme si accese con il d.c. decreto “Sicurezza e immigrazione”, che ha aperto alla possibilità per le Polizie locali di dotarsi del Taser. Per Palma questo rischiava di «aprire la strada a un utilizzo molto esteso e capillare sul territorio», con un aumento delle possibilità di abuso
I rischi concreti: la Relazione 2020
La Relazione 2020 rappresenta uno snodo cruciale. I dati aggiornati parlavano di 62 casi di utilizzo tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, in gran parte senza sparo dei dardi. A preoccupare erano i segnali provenienti dall’estero e la prospettiva di una diffusione massiccia.
Il Garante osservava come i sostenitori del Taser ne esaltassero la presunta capacità di «condurre al quasi totale azzeramento dell’uso delle armi tradizionali» una visione ottimistica smentita da numeri ben più crudi.
Uno studio condotto negli Stati Uniti tra il 2015 e il 2017 rivelava che l’arma era stata efficace solo nel 60% dei casi. Nei restanti, il fallimento aveva spesso prodotto un effetto perverso: «per 250 volte, al suo impiego non efficace è seguita una sparatoria»; in altri 106 casi, il Taser aveva innescato «un aumento della reazione violenta della persona che si voleva ridurre all’impotenza».
Non solo inefficacia, dunque, ma anche escalation di violenza. Il Garante metteva in guardia contro l’illusione che il Taser fosse “l’arma intelligente” capace di risolvere conflitti senza spargimento di sangue. Al contrario, poteva diventare un moltiplicatore di rischio, specie in scenari complessi o con persone affette da disagio psichico, per le quali l’effetto della scarica poteva risultare devastante.
Palma ricordava anche la condanna inflitta dalla Corte di Strasburgo alla Bulgaria nel 2014 per l’uso sproporzionato dei Taser, in violazione dell’art. 3 della Convenzione europea sui diritti umani. A riprova che non bastano protocolli scritti: servono formazione continua, controlli indipendenti e un quadro normativo chiaro per evitare derive punitive.
Le esperienze internazionali
Il Garante ha sempre confrontato il caso italiano con quello estero. Nel 2019 segnalava che in Paesi come Stati Uniti e Canada l’uso esteso aveva condotto ad «abusi e a esiti mortali». Nel 2020 ricordava che in Europa solo pochi Stati avevano adottato il Taser – tra cui Francia, Germania e Regno Unito – e sempre con polemiche.
Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura aveva già avvertito che «la mera introduzione del Taser, senza elementi correttivi, può aprire la porta a risposte sproporzionate». In altri termini, più che uno strumento di sicurezza, il Taser rischia di diventare una scorciatoia per la coercizione.
Conclusione: un bivio ancora aperto
Nel corso degli anni, la posizione del Garante nazionale è rimasta coerente. Il Taser è un’arma. Può avere una funzione limitata e circoscritta, non deve mai sostituire l’intelligenza operativa, la negoziazione, la mediazione. La sua legittimazione passa solo da una condizione: ridurre il ricorso alle armi da fuoco.
Su questo, Mauro Palma ci ha detto «Noi abbiamo fatto moltissima attività di formazione per le forze di polizia, a livelli anche medio alti. Quando abbiamo mostrato i video di utilizzo del Taser in alcune situazioni, abbiamo sempre posto la domanda agli operatori “Se tu non avessi avuto il Taser in quella situazione avresti usato la pistola?” La risposta era “no, avrei chiamato gli altri, avremmo discusso di più, avremmo cercato di immobilizzare e così via”. Questa è la riprova che il Taser non è un sostituto dell’arma letale non va a riduzione, ma si aggiunge a fianco a quelle e si aggiunge per motivi di rapidità minore dialogo meno impiego di risorse anche di personale».
Il rischio, invece, è che la sua presunta innocuità lo trasformi in un’arma di uso frequente, normalizzata e banalizzata. Una prospettiva che lo stesso Palma ha sempre contrastato: «Solo se il suo impiego farà diminuire il ricorso alle armi da fuoco e al contempo garantirà la sicurezza di tutti gli attori coinvolti, si potrà dire che la sperimentazione avrà avuto esito positivo».
Altrimenti, più che uno strumento di protezione collettiva, il Taser rischia di essere l’ennesima illusione di sicurezza.
Fonti
Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà
personale – Relazioni al Parlamento 2018, 2019, 2020 e 2022
